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Ordinanza — n. 10601/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to waiver of non-punishment grounds and lack of mandatory reasoning requirement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10601/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant had previously waived all appeal grounds except for the sentencing treatment. The defendant argued that the second-instance judge failed to provide reasoning regarding the existence of non-punishment causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that under the new plea-bargaining system, the second-instance judge is not required to address non-punishment causes when the defendant has waived them, limiting review to non-waived issues.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: When an accused waives all appeal grounds except sentencing, the second-instance judge need not reason on non-punishment causes, as the appeal's devolutive effect restricts cognition to non-waived matters.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility waiver of appeal grounds non-punishment causes second instance reasoning plea bargaining system devolutive effect Article 129 Code sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
- che con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017
patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272853); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
art. 599-bis cod. proc. pen
- che con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ORIO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 03/01/1977 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI403t4D-e~~e-rerrit udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha deliberato di infliggere a D'Orlo Giuseppe - imputato di furti, in abitazione e, comunque, aggravati, -, che aveva previamente rinunciato a tutti i motivi di appello, salvo che a quello sul trattamento sanzionatorio, la pena concordata con il Procuratore Generale; - che avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un solo motivo, con il quale denuncia il vizio di motivazione in ordine al riscontro dell'esistenza di alcuna delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; - che il ricorso è inammissibile, posto che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/02/2022 Il Presidente Stef o ,Palla Il Consigliere estensore 1)0.01- Irene Scordamaglia AMAI%