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Ordinanza — n. 10599/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being specific and lacking critical comparison with lower court's reasoning on mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10599/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground raised was considered specific rather than abstract. The appellant argued against the denial of generic mitigating circumstances, citing his psychological issues and drug dependency, while the lower court had rejected these based on his extensive criminal record for injuries and theft. The court ruled that the appeal failed to provide a critical comparison with the lower court's detailed reasoning and violated the principle that appellate courts cannot re-examine factual assessments already congruently motivated.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation must be abstract; if the grounds lack a critical comparison with the lower court's reasoning on factual assessments, the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specific grounds requirement critical comparison standard generic mitigating circumstances factual assessment non-reviewable termini di ricorso lesioni semplici qualificate peggioramento di uno stato anteriore

Disposizioni normative citate

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Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849
Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244); non consentito in questa sede, venendo in rilievo un giudizio in fatto non sindacabile nel giudizio di legittimità ove congruamente motivato (Sez.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012
- che il proposto motivo è aspecifico, perché articola rilievi privi di effettivo confronto critico con il tenore della motivazione rassegnata in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv.
Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017
248244); non consentito in questa sede, venendo in rilievo un giudizio in fatto non sindacabile nel giudizio di legittimità ove congruamente motivato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUSTI CLAUDIO nato a LIVORNO il 03/08/1974 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di prime cure pronunciata nei confronti di Giusti Claudio per il delitto di lesioni personali aggravate; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo è aspecifico, perché articola rilievi privi di effettivo confronto critico con il tenore della motivazione rassegnata in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849) - motivazione con la quale è stato diffusamente spiegato perché nella valutazione da compiersi non potessero trovare spazio gli allegati problemi psichici dell'imputato e di sua dipendenza dagli stupefacenti (pag. 4, ultimo capoverso della sentenza impugnata), a fronte di numerosissime condanne da lui subite per lesioni e per furto (pag. 4, penultimo capoverso della sentenza impugnata) -; manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244); non consentito in questa sede, venendo in rilievo un giudizio in fatto non sindacabile nel giudizio di legittimità ove congruamente motivato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), come nel caso di specie; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordannaglia ster,7,Palla •„) )kAA