Cassation appeal dismissed for generic grievances and lack of specific procedural error in criminal conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant challenged the lower court's conviction under Article 4 of Law No. 110/1975, arguing the reasoning was illogical and failed to address mitigating circumstances. The court rejected these claims as generic complaints seeking a re-evaluation of evidence rather than pointing to specific procedural violations, noting the first-instance judgment was sufficiently motivated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 legge n. 110 del 1975; In criminal appeals, generic grievances challenging the logic of the conviction without alleging specific procedural errors are inadmissible, and the court of first instance need not consider every favorable element when denying general mitigating circumstances.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BANAUDO STEFANO nato a SANREMO il 30/12/1993 avverso la sentenza del 07/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado nei confronti di Banaudo Stefano anche per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il primo motivo di ricorso, che contesta la logicità e la coerenza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato quanto al reato di cui al capo D) (art. 4 legge 110 del 1975), è affidato a doglianze generiche e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale (quale quello osteso alle pagine 3, ultimo capoverso della sentenza impugnata) che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.
U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo motivo è aspecifico, perché articola rilievi privi di effettivo confronto critico con il tenore della motivazione rassegnata in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche (pag. 4, sentenza impugnata, circa la premeditazione della condotta del ricorrente, contrassegnata da brutalità ed efferata violenza); manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244); non consentito in questa sede, venendo in rilievo un giudizio in fatto non sindacabile nel giudizio di legittimità ove congruamente motivato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Stefanp Palla MAM iv‘i.AAtiMm;kest,LI j. P*7.3-s