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Ordinanza — n. 10597/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds and manifestly unfounded claims regarding sentencing limits and prescription.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10597/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Martino Giuseppe inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the confirmation of a conviction for aggravated burglary with recidivism, but the court found four of his grounds either generic, lacking specific critique, or manifestly unfounded. Consequently, the appeal was rejected because the arguments failed to meet the threshold for admissibility required by the Court's jurisprudence.

Regesto Legislator

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Art. 366-bis, comma 1, lett. a) e b) c.p.p.; Art. 366-bis, comma 1, lett. c) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic, manifestly unfounded, or lack specific critique against the lower court's reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds requirement manifestly unfounded claims recidivism sentencing limits criminal prescription period recidiva nell'infrazione indagine per furto furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
- che il primo motivo è manifestamente infondato, posto che il delitto contestato al ricorrente è punito con pena edittale di gran lunga superiore al limite di cinque anni, fissato dal combinato disposto dei commi 1 e 5 dell'art. 131-bis cod.
Art. 133 cod. pen.
11, terzo capoverso), la cui concessione è frutto, peraltro, di una discrezionale valutazione del giudice di merito che la svolge limitandosi a considerare, anche ai fini del loro diniego, gli elementi - tra quelli di cui all'art. 133 cod.
Art. 366-bis, comma 1, lett. a) e b) c.p.p.
Art. 366-bis, comma 1, lett. c) c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
- che il primo motivo è manifestamente infondato, posto che il delitto contestato al ricorrente è punito con pena edittale di gran lunga superiore al limite di cinque anni, fissato dal combinato disposto dei commi 1 e 5 dell'art. 131-bis cod.
art. 133 cod. pen
11, terzo capoverso), la cui concessione è frutto, peraltro, di una discrezionale valutazione del giudice di merito che la svolge limitandosi a considerare, anche ai fini del loro diniego, gli elementi - tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINO GIUSEPPE nato a FOGGIA il 15/06/1975 avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna in prime cure pronunciata nei confronti di Martino Giuseppe per il delitto di furto in abitazione aggravato anche dalla recidiva reiterata specifica; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando quattro motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo è manifestamente infondato, posto che il delitto contestato al ricorrente è punito con pena edittale di gran lunga superiore al limite di cinque anni, fissato dal combinato disposto dei commi 1 e 5 dell'art. 131-bis cod. pen..; - che il secondo motivo di ricorso è generico, perché formulato senza svolgere alcuna effettiva critica all'ampia motivazione spiegata nella sentenza impugnata (pagg. 10 -11) in punto di conferma dell'applicazione all'imputato della contestata recidiva: motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690; - che anche il terzo motivo è aspecifico, perché articola rilievi privi di effettivo confronto critico con il tenore della motivazione rassegnata in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche (pag. 11, terzo capoverso), la cui concessione è frutto, peraltro, di una discrezionale valutazione del giudice di merito che la svolge limitandosi a considerare, anche ai fini del loro diniego, gli elementi - tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen. - ritenuti prevalenti (ad esempio le modalità di realizzazione del fatto o i precedenti dell'imputato); - che il quarto motivo è manifestamente infondato, atteso che il delitto contestato al ricorrente, commesso in data 7 giugno 2017, verrà a prescriversi il 4 febbraio 2034; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Stefano Palla Arivitd.,444,46,thi