Ordinanza — n. 10596/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUCHERIF REDOUANE nato il 04/04/1965 avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza di prime cure pronunciata nei confronti di Boucherif Redouane per il delitto di furto aggravato in concorso; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 10596/2022 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUCHERIF REDOUANE nato il 04/04/1965 avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza di prime cure pronunciata nei confronti di Boucherif Redouane per il delitto di furto aggravato in concorso; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUCHERIF REDOUANE nato il 04/04/1965 avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza di prime cure pronunciata nei confronti di Boucherif Redouane per il delitto di furto aggravato in concorso; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il motivo di ricorso, proteso a contestare la dichiarazione di responsabilità dell'imputato, sotto il profilo dell'omessa valutazione di quando dedotto con il primo motivo di appello in ordine al difetto di valenza inferenziale degli indizi raccolti, in quanto privi dei requisiti ex art. 192, comma 2, cod. proc. pen., è affidato a deduzioni unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, pur in presenza di un apparato motivazionale (quale quello osteso alla pagina 2, secondo capoverso, della sentenza impugnata) che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza, dovendosi considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez.
U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), essendo state spiegate, in modo logico e adeguato, le ragioni del convincimento maturato dal giudice censurato; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Iren