Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10594/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against conviction for attempted burglary, citing procedural inadmissibility and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10594/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by three defendants inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The defendants challenged their conviction for attempted burglary in a shared residence and the sentencing, arguing errors in evidence evaluation and penalty gradation. The court rejected these claims because the first appeal lacked novelty and violated the principle of non-rehearing of facts, while the second appeal improperly sought a re-evaluation of sentencing discretion reserved for the trial judge.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must be based on new grounds; the Court of Cassation cannot re-evaluate facts or exercise the sentencing discretion reserved to the trial judge.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Sentencing Discretion Non-Rehearing of Facts Attempted Burglary tentato furto furto di lieve entità delitto contro i beni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 18826 del 9/02/2012
5 e 6 della stessa) (Sez. 4, n. 18826 del 9/02/2012, Rv.
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018
207944; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv.
Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019
Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012
Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 - dep.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep.
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LAURICELLA LUCA CARMELO nato a AGRIGENTO il 26/12/1989 LAURICELLA LUCA GERLANDA nato a AGRIGENTO il 31/05/1987 FALLEA MELISSA nato a AGRIGENTO il 21/06/1989 avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di prime cure, che aveva condannato Lauricella Luca Carmelo, Lauricella Luca Gerlanda e Fallea Melissa per il delitto di tentato furto in abitazione aggravato, commesso in concorso tra loro, in danno di Russello Carmela; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i predetti imputati, a mezzo del loro comune difensore, articolando due motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza in diritto, nonché la logicità e coerenza, rispetto ai dati probatori raccolti, della motivazione rassegnata a sostegno della dichiarazione di responsabilità dei ricorrenti, dispiega censure che, oltre a riproporre, senza alcun elemento di novità, le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame, risultando in tale guisa carenti della necessaria correlazione con le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (cfr. pagg. 5 e 6 della stessa) (Sez. 4, n. 18826 del 9/02/2012, Rv. 253849), finisce per eccepire il travisamento del fatto, che è vizio non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217); che, quand'anche si voglia ritenere che sia stato eccepito il travisamento delle prove dichiarative (segnatamente delle dichiarazioni di Russello Carmela), lo stesso è stato dedotto senza rispettare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e, in ogni caso, senza individuare specifici ed inopinabili fraintendimenti del loro contenuto idonei a scalfire radicalmente la tenuta logica della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432;

Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 - dep. 27/02/2013, Rv. 255087); - che il secondo motivo di ricorso, che censura l'operata graduazione della pena, oltre che formulato senza puntuali e congrui riferimenti a quanto sul punto statuito nella sentenza impugnata, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi al riguardo pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Stefano galia-___— i ,1) ri~1 Awkalitkit