Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of novelty and failure to meet autosufficiency requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court misinterpreted evidence regarding self-defense and guilt, but the Court found these claims lacked novelty and failed to demonstrate specific, surprising misinterpretations of the record. Consequently, the Court ruled that the appellant's arguments merely repeated those already rejected by the appellate court without meeting the strict standards for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 363, n. 1, lett. b) c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if it merely repeats reasons already examined and rejected by the court of appeal without introducing new elements, or if it fails to identify specific and surprising misinterpretations of the evidence that radically undermine the logical consistency of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GORI SAVELLINI GIANLUCA nato a FIRENZE il 09/05/1992 avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di prime cure, che aveva condannato Gori Savellini Gianluca per il delitto di lesioni personali aggravate, commesso in concorso con altri, in danno di Bicocchi Michele, costituitosi parte civile, e per il delitto di percosse in danno di Chaiban Hamza; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che tutti e due i motivi di ricorso, che contestano la correttezza in diritto, nonché la logicità e coerenza, rispetto ai dati probatori raccolti, della motivazione rassegnata a sostegno del diniego di riconoscimento della scriminante della legittima difesa, almeno in forma putativa, e, comunque, della affermazione di colpevolezza del ricorrente, dispiegano censure che, oltre a riproporre, senza alcun elemento di novità, le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame, risultando in tale guisa carenti della necessaria correlazione con le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (pagg. 12 e 13 della stessa) (Sez. 4, n. 18826 del 9/02/2012, Rv. 253849), finiscono per eccepire il travisamento del fatto, che è vizio non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.
U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217); che, quand'anche si voglia ritenere che sia stato eccepito il travisamento delle prove dichiarative, lo stesso è stato dedotto senza rispettare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e, in ogni caso, senza individuare specifici ed inopinabili fraintendimenti del loro contenuto idonei a scalfire radicalmente la tenuta logica della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 - dep. 27/02/2013, Rv. 255087); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presi