Cassation court dismisses appeals against plea bargain sentences as they lack statutory grounds under Art. 448 CP. Pen.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals against the plea bargain sentences inadmissible. The defendants argued violations of procedural articles regarding the review of plea agreements, but the court found no statutory basis for such appeals under the specific exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeals were rejected on procedural grounds, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible unless they concern the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty or security measure.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DEMETRADZE NUGAR nato il 09/04/1984 GUBAEVI KHVICHA nato il 31/10/1995 avverso la sentenza del 04/03/2021 del TRIBUNALE di BARIdatereritréce-cAe-~ udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., é stata applicata a Demetradze Nugar e Gubaevi Khvicha, per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 56 e 624-bis cod. pen., la pena concordata con la Pubblica Accusa; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro comune difensore, lamentando, con un solo motivo, la violazione degli artt. 125, 129 e 546, lett. e, cod. proc. pen.; - che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, giacché proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - che la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, scrutinati de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/02/2022 Il Presidente Stef?no Il Consigliere estensore Irene Scordamaglia \ 1.11‘j•MA 14.0.4kaMitkik401 L. E O SI TATA IN CA \''E