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Ordinanza — n. 10588/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific appeal grounds regarding aggravated recidivism sentencing increase.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10588/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Ascione Alfonso inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for attempted theft aggravated by recidivism but failed to articulate specific grievances regarding the sentencing increase. The court ruled the appeal inadmissible because the appellant did not explicitly complain about the aggravated recidivism penalty in the appellate judgment, violating procedural requirements for new grounds.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3; Art. 609, comma 2 c.p.p.; Art. 99, comma 3 e 4 c.p.: An appeal to the Court of Cassation based on a new ground is inadmissible if the appellant did not specifically complain about the relevant sentencing aspect in the appellate judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility new grounds in appeal recidivism sentencing increase appellate judgment summary procedural requirements appeal recidiva nell'infrazione reato continuato tentato furto

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3 c.p.p.
Art. 609, comma 2 c.p.p.
Art. 99, comma 3 c.p.
Art. 99, comma 4 c.p.
art. 99 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASCIONE ALFONSO nato a TORRE DEL GRECO il 07/03/1967 avverso la sentenza del 17/11/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Ascione Alfonso per il delitto di tentato furto aggravato dalla recidiva, reiterata, infra-quinquennale; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il motivo, comunque inedito, e quindi non consentito in questa sede, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen - posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che l'imputato avesse formulato specifiche doglianze in ordine all'aumento di pena applicatogli per la recidiva contestata -, è, in ogni caso, manifestamente infondato, poiché formulato senza tener conto che, mentre il comma 3 dell'art. 99 cod. pen. stabilisce l'aumento di pena da applicare in caso di recidiva semplice integrata dalla commissione di un nuovo reato che rivesta almeno due delle caratteristiche elencate nel comma 2, il comma 4 stabilisce l'aumento di pena da applicare, rispettivamente, a chi sia già recidivo e commetta un altro reato e a chi sia già recidivo e commetta un nuovo reato che abbia una delle caratteristiche di cui al comma 2; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Stefanp galla MAA4 Ami.nAlaMv4A1 DEPOSITATA IN CA2):CHI