Ordinanza — n. 10587/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo la seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: FRISENDA FRANCESCO nato a CROTONE il 22/11/1973 avverso la sentenza del 11/12/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di KAVENNAdato-auvism-a4I~Ft-ii udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con la sentenza impugnata, il G.U.P. del Tribunale di Ravenna, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a Frisenda Francesco, imputato del delitto di bancarotta fraudolenta e di delitti in materia di fraudolenta evasione delle imposte, la pena concordata con il Pubblico Ministero; - che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, con un solo motivo, con il quale ha dedotto errori in diritto e vizi motivazionali in punto applicazione delle pene accessorie e della confisca per equivalente; - che, con dichiarazione in data 24 marzo 2021, il procuratore speciale del ricorrente, Avvocato Giovanni Scudellari, ha rinunciato al ricorso; - che, con memoria pervenuta in Cancelleria in data 1 ottobre 2021, lo stesso difensore e procuratore speciale è tornato a ribadire la volontà abdicativa in riferimento alla proposta impugnazione, instando per la sollecita dichiarazione di inammissibilità del ricorso; - che il ricorso è inammissibile e che alla relativa declaratoria occorre dar corso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., dovendosi disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 500,00.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 10587/2022 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Ravenna, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a Frisenda Francesco, imputato del delitto di bancarotta fraudolenta e di delitti in materia di fraudolenta evasione delle imposte, la pena concordata con il Pubblico Ministero; - che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, con un solo motivo, con il quale ha dedotto errori in diritto e vizi motivazionali in punto applicazione delle pene accessorie e della confisca per equivalente; - che, con dichiarazione in data 24 marzo 2021, il procuratore speciale del ricorrente, Avvocato Giovanni Scudellari, ha rinunciato al ricorso; - che, con memoria pervenuta in Cancelleria in data 1 ottobre 2021, lo stesso difensore e procuratore speciale è tornato a ribadire la volontà abdicativa in riferimento alla proposta impugnazione, instando per la sollecita dichiarazione di inammissibilità del ricorso; - che il ricorso è inammissibile e che alla relativa declaratoria occorre dar corso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., dovendosi disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 500,00.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: FRISENDA FRANCESCO nato a CROTONE il 22/11/1973 avverso la sentenza del 11/12/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di KAVENNAdato-auvism-a4I~Ft-ii udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con la sentenza impugnata, il G.U.P. del Tribunale di Ravenna, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a Frisenda Francesco, imputato del delitto di bancarotta fraudolenta e di delitti in materia di fraudolenta evasione delle imposte, la pena concordata con il Pubblico Ministero; - che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, con un solo motivo, con il quale ha dedotto errori in diritto e vizi motivazionali in punto applicazione delle pene accessorie e della confisca per equivalente; - che, con dichiarazione in data 24 marzo 2021, il procuratore speciale del ricorrente, Avvocato Giovanni Scudellari, ha rinunciato al ricorso; - che, con memoria pervenuta in Cancelleria in data 1 ottobre 2021, lo stesso difensore e procuratore speciale è tornato a ribadire la volontà abdicativa in riferimento alla proposta impugnazione, instando per la sollecita dichiarazione di inammissibilità del ricorso; - che il ricorso è inammissibile e che alla relativa declaratoria occorre dar corso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., dovendosi disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/02/2022 Il Presidente Stefa, o Palla Il Consigliere est