Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10586/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals as generic factual complaints lacking specific evidence to overturn lower court's theft conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10586/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by four defendants inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The defendants argued that the lower court failed to qualify the crime as attempted theft and incorrectly denied the aggravating circumstance of violence against property. The court rejected these claims as generic factual complaints because they lacked specific evidentiary elements to overturn the merit judges' evaluation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 625, comma 1, n. 2 c.p.; Art. 609 c.p.: Generic factual complaints in cassation appeals that merely propose alternative interpretations of facts without specific evidence are inadmissible as they violate the principle that the Court of Cassation does not substitute its own evaluation for that of the merit judges.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic factual complaints inadmissible cassation appeal attempted theft qualification aggravating circumstance violence principle of non-substitution danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia materiale elettrico e apparecchiature radio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 625, comma 1, n. 2 c.p.
Art. 609 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI PIETRO PIETRO nato a GUARDIA LOMBARDI il 18/07/1930 DI PIETRO SILVANO nato a CERIGNOLA il 02/09/1966 DI PIETRO MARCO nato a CERIGNOLA il 05/05/1971 DI PIETRO ABELE nato a CERIGNOLA il 31/08/1966 avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna in primo grado inflitta a Di Pietro Pietro, Di Pietro Silvano, Di Pietro Marco e Di Pietro Abele, per il delitto di furto aggravato in concorso di energia elettrica; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il motivo di ricorso, nella parte in cui denuncia la mancata qualificazione del fatto in termini di furto tentato e contesta il diniego di esclusione della circostanza aggravante della violenza sulla cosa, sviluppa doglianze generiche - poiché prive della puntuale indicazione di elementi probatori idonei a sovvertire le conclusioni cui sono pervenuti entrambi i giudici merito - e non consentite nel giudizio di legittimità, risolvendosi in mere censure di fatto, con le quali, contrapponendo un alternativo apprezzamento alla valutazione operata dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti, mediante la diretta esibizione di elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errata loro valutazione: operazione, di certo, preclusa in questa sede, tanto più in presenza di un apparato motivazionale (quale quello osteso, nella sentenza impugnata, alle pagine 3, punto 2 e 4, punto 5, quanto alle ragioni della mancata qualificazione del fatto come delitto tentato, e alle pagine 3, punto 3, e 4, punto 4, quanto alle ragione della mancata esclusione della circostanza aggravante ex art. 625, comma 1, 2, cod. pen.) che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza, dovendosi considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), come nel caso che occupa; - che pari genericità contrassegna i rilievi articolati in punto di diniego dei benefici di legge in favore di Di Pietro Silvano e Di Pietro Abele, non essendosi neppure specificamente indicati - certificato del casellario alla mano - quali sarebbero i precedenti cui ci si riferisce nel motivo, che avrebbero consentito l'applicazione dei benefici richiesti; - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Stefa4a Palla D E P C