Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10585/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of jurisdiction over mere motivation errors in peace court appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10585/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment from the Foggia Tribunal regarding a civil liability claim arising from an assault, arguing the lower court erred in its reasoning. The court ruled that appeals against peace court judgments for mere defects in motivation are barred by specific procedural statutes, rendering the appeal procedurally invalid.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 606, comma 2-bis c.p.p.; Art. 39-bis d.lgs. 274/2000: Appeals against second-instance judgments for peace court crimes are inadmissible for mere defects in motivation.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal peace court jurisdiction defect motivation second instance appeal procedural bar azione civile diritto di carattere civile legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
- che il proposto motivo, che contesta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 2-bis c.p.p.
- che il proposto motivo, che contesta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 39-bis d.lgs. 274/2000
art. 582 cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Foggia, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Lucera, che aveva dichiarato non doversi procedere, per difetto di querela, nei confronti di Michelantonio de Perna per il reato di cui all'art. 582 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020
pen., la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato (sotto il profilo dell'erronea valutazione delle prove), non è consentito, poiché - anche tenuto conto dell'insegnamento impartito dal diritto vivente con la sentenza Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv.
Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019
(Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv.
Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019
Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PERNA MICHELANTONIO nato a CARPINO il 29/08/1942 avverso la sentenza del 27/01/2021 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Foggia, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Lucera, che aveva dichiarato non doversi procedere, per difetto di querela, nei confronti di Michelantonio de Perna per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., commesso in danno di Gutierez Olmos Yadia Esther, ha condannato l'imputato agli effetti civili; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, che contesta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192 e 194 cod. proc. pen., la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato (sotto il profilo dell'erronea valutazione delle prove), non è consentito, poiché - anche tenuto conto dell'insegnamento impartito dal diritto vivente con la sentenza Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 - ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417;

Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Stefn 1 palla _ ‘-- ,o