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Ordinanza — n. 10584/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and new merit arguments on criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10584/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment that reduced his sentence for fraudulent bankruptcy, arguing a lack of psychological intent. The court rejected this because the appeal relied on generic, non-specific arguments and introduced new merit-based claims regarding the nature of the crime that were not raised during the lower proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.: Arguments in cassation must be specific and cannot introduce new merit-based issues or challenge the established facts without sufficient critique.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds of appeal new merit arguments criminal liability intent fraudulent bankruptcy crime bancarotta fraudolenta cattiva gestione irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELCHIORRI MASSIMO nato a LA SPEZIA il 11/09/1962 avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di prime cure, che aveva condannato Melchiorri Massimo per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio applicatogli (anche con riferimento alla durata delle pene accessorie fallimentari), con conferma nel resto; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il motivo è affetto da conclamata genericità, essendo la contestazione della dichiarazione di responsabilità affidata a deduzioni del tutto aspecifiche, perché sviluppate in assenza di qualsivoglia critica argomentata alle ragioni ostese a sostegno della confermata dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli, e, comunque, interamente versate in fatto, in quanto protese a suggerire una non consentita rivalutazione delle prove senza autosufficienti rilievi di travisamento delle stesse; - che, in particolare, i rilievi in punto di difetto dell'elemento psicologico del reato non sono consentiti in questa sede in quanto inediti - posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello (per come riportata nella sentenza impugnata) che l'imputato avesse formulato specifiche doglianze in ordine alla coscienza e volontà di distrarre risorse dal patrimonio sociale, avendo piuttosto insistito per la derubricazione del delitto contestato in quello di bancarotta semplice patrimoniale (in ragione del compimento di operazioni imprenditoriali lecite ma manifestamente imprudenti ex art. 217, comma 1, n. 2 L.F) -, trattandosi di questione che, in quanto involgente profili di merito, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Stefaq o alla__ Ik J AA4A.4 ti-E7=';"5-'3,Tit'iik ,,,c,A