Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10583/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10583/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10583/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

- che, con l'impugnata sentenza, il Giudice di Pace di Brindisi ha assolto Siccardi Vincenzo dal delitto di minaccia in danno di Lanzillotti Salvatore, costituitosi parte civile; - che avverso detta sentenza ha proposto impugnazione, convertita in ricorso per cassazione ex art. 36 d.lgs. n. 274 del 2000, il Procuratore della Repubblica di Brindisi, articolando tre motivi;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10583/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 36 d.lgs. n. 274 del 2000, il Procuratore della Repubblica di Brindisi, articolando tre motivi;

Parole chiave

Generato dall'IA
minaccia minaccia alla sicurezza pubblica violenza o minaccia contro le autorità accusa denuncia mendace tentato assassinio
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI BRINDISInel procedimento a carico di: SICCARDI VINCENZO nato a CAROVIGNO il 14/07/1947 inoltre: LANZILLOTTI SALVATORE avverso la sentenza del 13/02/2020 del GIUDICE DI PACE di BRINDISIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, il Giudice di Pace di Brindisi ha assolto Siccardi Vincenzo dal delitto di minaccia in danno di Lanzillotti Salvatore, costituitosi parte civile; - che avverso detta sentenza ha proposto impugnazione, convertita in ricorso per cassazione ex art. 36 d.lgs. n. 274 del 2000, il Procuratore della Repubblica di Brindisi, articolando tre motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che tutti e tre i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della esclusione di responsabilità dell'imputato, sono affidati a doglianze generiche e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale (quale quello osteso alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata) che, ancorché stringato, nel suo complesso non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Stef o,.Palla ..,, — MMA 1,LAIJAmi414 IN C