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Ordinanza — n. 10582/2022 — snpen Generato dall'IA

Civil appeal dismissed for lack of autosufficiency due to failure to prove missing criminal complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10582/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the civil appeal inadmissible for lacking autosufficiency. The appellant argued the lower court failed to order the production of a missing criminal complaint, yet the court found no evidence of such a complaint in the file. Consequently, the appellant was required to prove the complaint's existence rather than merely complaining about its absence.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; The party raising an exception must formally produce the documentary evidence supporting it, and a mere complaint regarding the non-production of a criminal complaint without proof of its existence is insufficient for admissibility.

Parole chiave

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lack of autosufficiency criminal complaint production onus of proof inadmissible appeal procedural defect atti impugnabili tentata lesione personale semplice reati violenti

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009
Sez. 5, n. 14629 del 16/01/2018
2, sentenza impugnata), nel dolersi del mancato adempimento da parte del Tribunale del dovere di acquisirla officiosainente (Sez. 5, n. 14629 del 16/01/2018, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile BLANGIARDI AGRIPPINA nato il 19/04/1968 nel procedimento a carico di: INDOVINO GIOVANNA nato il 30/03/1978 avverso la sentenza del 10/11/2020 del TRIBUNALE di CALTAGIRONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Caltagirone, in riforma della sentenza del Giudice di pace della stessa città, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Indovino Giovanna in ordine ai reati di percosse e lesioni personali in danno di Blangiardi Agrippina per difetto originario della condizione di procedibilità e, per l'effetto, ha revocato le statuizioni civili; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza, atteso che, in applicazione del principio generale secondo cui incombe su chi solleva un'eccezione l'onere di formale produzione delle risultanze documentali - positive o negative - addotte a fondamento della stessa (Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, Rv. 244329), la parte civile ricorrente, avuto riguardo a quanto rilevato nella sentenza impugnata circa la mancata produzione della querela — non presente nel fascicolo per il dibattimento - ad opera delle parti interessate, nonostante lo specifico motivo d'appello in ordine al difetto originario di essa e la mancanza negli atti di parte di qualsivoglia riferimento ad essa (pag. 2, sentenza impugnata), nel dolersi del mancato adempimento da parte del Tribunale del dovere di acquisirla officiosainente (Sez. 5, n. 14629 del 16/01/2018, Rv. 272849) avrebbe dovuto dimostrarne l'esistenza, allegandola al ricorso; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordarnaglia Stefapo Palla LAA4 AmIliAt1~4lniZ#