Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and specific arguments lacking critical discussion of the appellate court's sentencing decisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Ferrara Marco inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's confirmation of his conviction for aggravated theft of electricity and drug possession, arguing the sentence was too high. The court rejected these claims because the arguments were deemed generic and lacked specific critical analysis or concrete references to the contested sentencing decisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack specific critical discussion of the lower court's reasoning or concrete references to the contested parts of the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARA MARCO nato a SASSUOLO il 28/10/1981 avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di prime cure pronunciata nei confronti di Ferrara Marco, riconosciuto colpevole dei delitti di furto aggravato di energia elettrica e di detenzione a fine di spaccio di stupefacenti e, per l'effetto, condannato alla pena di giustizia; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo è affetto da conclamata genericità, essendo le deduzioni, sviluppate sul fronte della determinazione del quantum di pena irrogato all'imputato, connotate dalla medesima aspecificità (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849) che aveva caratterizzato i motivi di appello (cfr. pag. 2, punto 1.2; pag. 3, punto 2; pag. 4, punti 3.1 e 3.2, della sentenza impugnata, in cui si è, in particolare, evidenziato come la pena base per il più grave delitto di furto aggravato fosse stata addirittura determinata dal Tribunale in misura inferiore al minimo edittale), in quanto non accompagnate da un'effettiva discussione critica delle tesi sostenute dal giudice di appello o, comunque, in quanto caratterizzate dall'assenza di addentellati concreti al testo della sentenza impugnata; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Stefp,no iWM • ,., IMAAAAAA".4.4.04.94 D E P0 z:; I TAT