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Ordinanza — n. 10580/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against plea bargain sentencing are inadmissible for delay and calculation errors if the final penalty is not illegal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10580/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by Barbero Luigi and Actis Caporale inadmissible. The appellants argued that errors in the calculation of their agreed-upon sentence were grounds for review, but the Court found the appeals untimely as they were filed after the fifteen-day deadline expired. Furthermore, the Court ruled that calculation errors do not justify cassation review unless they result in an illegal penalty, a principle established in recent precedent.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1, lett. a) e Art. 544, comma 1, cod. proc. pen.; In cassation appeals regarding plea bargains, errors in sentencing calculations are inadmissible unless they produce an illegal penalty, and appeals must be filed within the statutory time limit.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargain sentencing errors statutory time limit delay calculation error legality procedural code provisions errore di calcolo modalità di calcolo dell'ammenda pagamento degli arretrati

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Art. 544, comma 1 cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
pen., risultava decorso il 5 gennaio 2021; - che i ricorsi sono, comunque, inammissibili, anche perchè, in tema di patteggiamento, pur dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
275915); - che la dichiarata inammissibilità dei ricorsi, scrutinata de plano ex art. 610, comma 5- bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
- che, con la sentenza in epigrafe, depositata in udienza il 21 dicembre 2020, il Tribunale di Ivrea, ai sensi dell'art. 444 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rv. 275915
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARBERO LUIGI nato a ORIO CANAVESE il 23/01/1953 ACTIS CAPORALE CARLA nato a CALUSO il 01/06/1956 avverso la sentenza del 21/12/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di IVREA Ghat-e-a3Mse-~ti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con la sentenza in epigrafe, depositata in udienza il 21 dicembre 2020, il Tribunale di Ivrea, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a Barbero Luigi e Actis Caporale Carla la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione ai delitti di bancarotta loro in rubrica ascritti; - che, avverso la detta sentenza, tramite il difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, depositato presso il Tribunale di Novara il 19 gennaio 2021, gli imputati dolendosi di errori di calcolo nella determinazione della pena loro inflitta; - che i ricorsi sono inammissibili perché tardivi, posto che il termine per impugnare la sentenza in esame, pari a giorni quindici in ipotesi di motivazione contestuale (ossia con il deposito in udienza come nel caso di specie), a norma del combinato disposto degli artt. 585, comma 1, lett.

a) e 544, comma 1, cod. proc. pen., risultava decorso il 5 gennaio 2021; - che i ricorsi sono, comunque, inammissibili, anche perchè, in tema di patteggiamento, pur dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, non sono deducibili con il ricorso per cassazione neppure gli eventuali errori commessi nelle operazioni di calcolo funzionali alla determinazione della pena concordata, se il risultato finale non si discosta da quello concordato dalle parti e non si traduce in una pena illegale (Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rv. 275915); - che la dichiarata inammissibilità dei ricorsi, scrutinata de plano ex art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Stefàpo Palla LM AwAxAgm4"