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Ordinanza — n. 10579/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against peace court judgment for procedural and substantive motivation defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10579/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued that the peace court judge failed to provide written reasoning within the statutory deadline and that the civil liability declaration lacked proper motivation. The court ruled that the missed deadline does not invalidate the judgment, only affects appeal timelines, and that appeals against peace court judgments cannot be based solely on motivation defects.

Regesto Legislator

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Art. 32 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274; Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: The failure to deposit written reasoning within the deadline does not invalidate the judgment, and appeals against peace court judgments cannot be filed based solely on the lack of motivation.

Parole chiave

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peace court judgment written reasoning deadline civil liability declaration motivation defect appeal inadmissible appeal lesioni personali corresponsabilità della vittima azione di responsabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 32 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274
- che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, come ineccepibilmente argomentato dal Tribunale, la violazione dell'art. 32 d.lgs.
Art. 548, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 585, comma 1, lett. b) e comma 2, cod. proc. pen.
Art. 183 cod. proc. pen.
277809); che solo l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito di sentenza configura una nullità di ordine generale "a regime intermedio" che deve, tuttavia, ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo, a norma dell'art. 183 cod.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
277844), come certamente avvenuto nel caso al vaglio; - che il secondo motivo di ricorso, che contesta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
277844), come certamente avvenuto nel caso al vaglio; - che il secondo motivo di ricorso, che contesta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274
art. 183 cod. proc. pen
277809); che solo l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito di sentenza configura una nullità di ordine generale "a regime intermedio" che deve, tuttavia, ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo, a norma dell'art. 183 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 50391 del 27/09/2019
(Sez. 2, n. 50391 del 27/09/2019, Rv.
Sez. 5, n. 4457 del 14/11/2019
pen., quando i motivi di impugnazione siano stati tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato ed il suo contenuto motivazionale (Sez. 5, n. 4457 del 14/11/2019 - dep.
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020
pen., la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato, non è consentito, poiché - anche tenuto conto dell'insegnamento impartito dal diritto vivente con la sentenza Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv.
Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019
(Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv.
Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019
Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANESE MASSIMO nato a SOVERIA MANNELLI il 20/05/1979 avverso la sentenza del 22/02/2021 del TRIBUNALE di COSENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Cosenza ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Rogliano di condanna, anche agli effetti civili, di Albanese Massimo per il delitto di lesioni personali in danno di Barbiero Martina; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, come ineccepibilmente argomentato dal Tribunale, la violazione dell'art. 32 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, per la quale il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale, non determina alcuna invalidità della sentenza adottata, incidendo soltanto sui termini per impugnarla, che decorrono dalla notificazione dell'avviso di deposito della stessa, ai sensi degli artt. 548, comma 2, e 585, comma 1, lett.

b) e comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 50391 del 27/09/2019, Rv. 277809); che solo l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito di sentenza configura una nullità di ordine generale "a regime intermedio" che deve, tuttavia, ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo, a norma dell'art. 183 cod. proc. pen., quando i motivi di impugnazione siano stati tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato ed il suo contenuto motivazionale (Sez. 5, n. 4457 del 14/11/2019 - dep. 03/02/2020, Rv. 277844), come certamente avvenuto nel caso al vaglio; - che il secondo motivo di ricorso, che contesta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato, non è consentito, poiché - anche tenuto conto dell'insegnamento impartito dal diritto vivente con la sentenza Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 - ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417;

Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il President