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Ordinanza — n. 10578/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grievances and fact-based challenges barred in Italian criminal procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10578/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible against a conviction for simple theft. The appellant raised generic grievances that merely contested the factual evaluation without providing specific legal arguments. The court ruled that such challenges are precluded in the jurisdiction of law, as the lower court's reasoning was logical and sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The Court of Cassation declares inadmissible appeals containing only generic grievances or mere factual challenges that do not raise specific legal issues, as the lower court's reasoning is presumed logical and adequate.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic grievances factual challenges jurisdiction of law simple theft inadmissible appeal imputazione di furto furto di lieve entità furto di minore entità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIGILANTE ANTONIO nato a ACERENZA il 05/05/1964 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna in primo grado inflitta a Vigilante Antonio per il delitto di furto semplice in danno di Di Teodoro Agrò; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, entrambi i motivi di ricorso — con i quali si contesta la dichiarazione di responsabilità - sviluppano doglianze generiche e non consentite nel giudizio di legittimità, risolvendosi in mere censure di fatto, con le quali, contrapponendo un alternativo apprezzamento alla valutazione operata dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti, mediante la diretta esibizione di elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errata loro valutazione: operazione, di certo, preclusa in questa sede, tanto più in presenza di un apparato motivazionale (quale quello osteso alle pagine 4, penultimo e ultimo capoverso, e 5, dal primo al quinto capoverso, della sentenza impugnata) che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza, dovendosi considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), come nel caso che occupa; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Stef,à o Palla vt.nmivt ity14.0Lt