Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to genericity and violation of Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's finding of criminal responsibility, arguing it was erroneous. The court rejected this because the grounds were generic and violated Article 581 of the Code of Criminal Procedure, which prohibits asking the court to re-evaluate the merits of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 cod. proc. pen.; The appeal must be dismissed if the grounds are generic and violate the binding prescriptions of Article 581 of the Code of Criminal Procedure, as they are entirely directed at requesting a renewed judgment on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIARELLI DOMENICO nato a PESCARA il 01/11/1996 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di L'Aquila ha riformato la sentenza di prime cure pronunciata nei confronti di Ciarelli Domenico, riconosciuto responsabile del delitto di cui all'art. 495 cod. pen., limitatamente al trattamento sanzionatorio applicatogli, con conferma nel resto; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, con il quale si contesta la dichiarazione di responsabilità dell'imputato, è non consentito in questa sede e affetto da conclamata genericità, essendo le deduzioni cui esso è affidato, interamente protese a richiedere a questa Corte un rinnovato giudizio di merito, del tutto indeterminate: ossia sviluppate in violazione delle vincolanti prescrizioni di cui art. 581 cod. proc. pen.; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Stefa; P4a-_, VS-1~ il 5 '1k5`A indmkulAMAAAA