Cassation appeal dismissed as sentencing discretion belongs to trial courts under Articles 132 and 133 of the Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's sentencing and refusal of generic mitigating circumstances, arguing for a new evaluation of the penalty's appropriateness. The court rejected this, ruling that sentencing falls within the trial judge's discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code and that the lower court's decision was sufficiently motivated without requiring a new assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.: The Court of Cassation cannot review the appropriateness of sentencing or the denial of generic mitigating circumstances, as these matters fall within the discretionary authority of the trial judge, provided the decision is not arbitrary and is adequately reasoned.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPPOLA ANTONIO nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 08/10/1983 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Coppola Antonio per i delitti di cui agli artt. 496 e 61 n. 2 cod. pen. e 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, con conseguente irrogazione della pena ritenuta di giustizia; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che entrambi i motivi di ricorso, protesi a censurare l'operata graduazione della pena, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie [vedasi richiamo all'irrogazione della pena in misura di poco superiore al minimo edittale, quanto al più grave reato di cui al capo A) e all'esiguo aumento per la continuazione, quanto al capo B), pag. 4, terzo capoverso, della sentenza impugnata], e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (in riferimento ai gravi e reiterati precedenti penali annoverati dall'imputato e alla gravità del fatto vedasi pag. 3, ultimo capoverso, e 4, secondo capoverso, della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Steifan Palla L4.4 ivli,v3k~.412 ED FT-77-;-r.