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Ordinanza — n. 10570/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for grave injuries as facts are inadmissible in this stage of proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10570/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's arguments constituted impermissible factual disputes rather than legal errors. The defense and civil party contended that the lower courts erred in their evaluation of evidence regarding the defendant's actions. The court rejected these claims, ruling that such factual re-evaluation is precluded in the final instance unless the original decision lacks logical coherence.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals in the final instance are limited to legal errors; factual disputes or requests to re-evaluate evidence are inadmissible unless the lower court's reasoning is logically incoherent.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissible grounds factual disputes final instance logical coherence criminal procedure grave injuries danno differenziale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, h. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INCANNOVA DARIO nato a RAVENNA il 04/12/1981 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna in primo grado inflitta, anche agli effetti civili, a Incannova Dario per il delitto di lesioni personali gravi in danno di Campagna Antonio; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; - che è pervenuta in Cancelleria in data 31 gennaio 2022, trasmessa tramite PEC, memoria a firma del difensore della costituita parte civile Crisafulli Maria, con la quale si è insistito per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso e per la condanna del ricorrente alle spese sostenute dalla deducente per il grado, come da allegata nota spese. 'CONSIDERATO IN DIRITTO - che, entrambi i motivi di ricorso sviluppano doglianze non consentite nel giudizio di legittimità, risolvendosi in censure di fatto, con le quali, contrapponendo un alternativo apprezzamento alla valutazione operata dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti, mediante la diretta esibizione di elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errata loro valutazione: operazione, di certo, preclusa in questa sede, tanto più in presenza di un apparato motivazionale (quale quello osteso alla pagina 3, terzo, quarto, quinto e sesto capoverso, della sentenza impugnata) che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza, dovendosi considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U, h. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), come nel caso che occupa; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado dalla parte civile costituita, che si liquidano in Euro 2.000,00 oltre accessori di legge. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado dalla parte civile costituita, liquidate in Euro 2.000,00 oltre accessori di legge.

Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensor