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Ordinanza — n. 10569/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of logical grounds for re-evaluating evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10569/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal failed to properly evaluate a specific photograph as decisive evidence. The court rejected this claim, noting that the lower court's reasoning was logically sound and consistent with the convergent testimonies of the Carabinieri and an Enel technician.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies solely on requests for a non-permitted re-evaluation of evidence without providing logical grounds that render the lower court's decision irrational or unsupported by the established facts.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility re-evaluation of evidence logical incompatibility documentary proof assessment court costs and fine danneggiamento d'impianti elettrici abuso di impianti di telecomunicazioni sottrazione di energia

Disposizioni normative citate

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INUSO DEMETRIO nato a REGGIO CALABRIA il 16/07/1957 avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza di prime cure pronunciata nei confronti di muso Demetrio per il delitto di furto aggravato di energia elettrica; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che entrambi i motivi di ricorso, protesi a contestare la dichiarazione di responsabilità dell'imputato, sotto il profilo dell'omessa valutazione di una prova documentale (una fotografia) indicata come decisiva, acquisita nel corso del giudizio di appello, sono affidati a deduzioni unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, pur in presenza di un apparato motivazionale (quello osteso alla pagina 2, terzo capoverso, della sentenza impugnata) che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza, dovendosi considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), come nel caso che occupa (in cui la Corte ha dato conto delle testimonianze convergenti del Carabiniere Cuticone e del tecnico dell'Enel Ferrara, così a pag. 2 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordann