Ordinanza — n. 10561/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IOVANOIV MIHAELA LIZETA nato a TIMKSOARA( ROMANIA) il 04/11/1974 avverso la sentenza del 20/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di prime cure pronunciata nei confronti di Iovanov Mihaela Lizeta e di altri per il delitto di tentato furto pluriaggravato in concorso; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 163-ter cod. pen; Ordinanza — n. 10561/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) - tanto è a dirsi per i rilievi in punto di concorso del Muca e di ablazione dell'involucro contenente i codici antitaccheggio (cfr, pag. 2 della sentenza impugnata) —, ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale (quello osteso alla pagina 2 della sentenza impugnata) che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IOVANOIV MIHAELA LIZETA nato a TIMKSOARA( ROMANIA) il 04/11/1974 avverso la sentenza del 20/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di prime cure pronunciata nei confronti di Iovanov Mihaela Lizeta e di altri per il delitto di tentato furto pluriaggravato in concorso; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il motivo di ricorso, proteso a contestare la ricorrenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, prima parte, e n. 5 cod. pen. (furto commesso con violenza sulle cose e da persone riunite), onde ottenere la derubricazione del delitto contestato (procedibile d'ufficio) in quello di tentato furto semplice (procedibile a querela di parte rimettibile), così da dimostrare l'error iuris in cui era incorsa la Corte territoriale nel non applicare all'impugnante l'istituto di cui all'art. 163-ter cod. pen., è affidato a doglianze generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710;
Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) - tanto è a dirsi per i rilievi in punto di concorso del Muca e di ablazione dell'involucro contenente i codici antitaccheggio (cfr, pag. 2 della sentenza impugnata) —, ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale (quello osteso alla pagina 2 della sentenza impugnata) che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.
U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere esten