Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and unsubstantiated arguments regarding criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's confirmation of liability for trespassing on public domain, arguing against the factual reconstruction and evidence. The court rejected these claims as generic, noting the appellant failed to provide concrete legal arguments or specific references to the contested decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 363, c. 1, lett. c) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack specific references to the contested decision or concrete legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUNDARI ANTONIO nato a ROCCA DI NETO il 30/07/1959 avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di prime cure pronunciata nei confronti di Cundari Antonio limitatamente alla sua affermata responsabilità per il delitto di invasione di area demaniale e, per l'effetto, ha rideterminato la pena inflittagli; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo è affetto da conclamata genericità, essendo le deduzioni sviluppate sul fronte della ricostruzione del fatto e della prova della responsabilità dell'imputato connotate dalla medesima aspecificità (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849) che aveva caratterizzato i motivi di appello - cfr. pag. 1 della sentenza impugnata, in cui è stato segnalato come l'appellante, a fronte della analiticità delle argomentazioni in base alle quali il giudice di prime cure era pervenuto all'affermazione della sua responsabilità, avesse articolato censure prive di confronto con quanto dedotto dal Tribunale, formulando ipotesi alternative apodittiche e indimostrate - e le ulteriori (quelle in punto di permanenza del reato ex artt. 633 e 639-bis cod. pen.) non accompagnate da un'effettiva discussione critica della tesi giuridica avversata oppure caratterizzate (quelle in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche e dei doppi benefici) dall'assenza di addentellati concreti al testo della sentenza impugnata - come dimostrato dal fatto che la Corte territoriale, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, aveva esaminato sia la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche (negategli in ragione della consistente offensività della condotta di reato in concreto posta in essere) sia quella di concessione del beneficio della non menzione, invece riconosciutogli -; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene S