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Ordinanza — n. 10559/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grievances lacking specific procedural violations in criminal liability case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10559/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of criminal liability for aggravated injuries and threats, arguing generic errors in evidence evaluation. The court rejected these claims as mere repetitions of previously examined grievances without alleging specific procedural violations.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4 c.p.p.; Art. 360, n. 5 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it consists of generic grievances that merely reproduce criticisms already adequately examined and dismissed by the court of first instance, lacking specific allegations of procedural violations.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grievances criminal liability review procedural violations evidence evaluation lesioni personali aggressione fisica lesione al piede

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 4 c.p.p.
Art. 360, n. 5 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005
277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999
207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale (quello osteso alla pagina 2 della sentenza impugnata) che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTIRE VINCENZO nato a MONTALTO UFFUGO il 15/04/1936 avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di prime cure pronunciata nei confronti di Martire Vincenzo limitatamente alla sua affermata responsabilità per i delitti di lesioni personali aggravate e di minaccia in danno di De Rose Pasquale; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che tutti e tre i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato per entrambi i delitti ascrittigli, sono affidati a doglianze generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) - tanto è a dirsi per i rilievi in punto di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e di apprezzamento di quelle dei testi Toro e Cesareo (cfr, pag. 2, III e IV capoverso della sentenza impugnata) -, ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale (quello osteso alla pagina 2 della sentenza impugnata) che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente e Irene Scordamaglia Stefeno„Palla ' ! '5VVVVI ANUAAAAA