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Ordinanza — n. 10555/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to specific failure to prove habitual recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10555/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant failed to substantiate his claim regarding the non-punishment provision. Although the defendant argued a seven-year gap between crimes made the conduct occasional, the court found this argument insufficient without concrete evidence of rehabilitation or positive indicators. Consequently, the lower court's denial of the non-punishment status was upheld as legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; The Court of Cassation holds that an appeal challenging the denial of the non-punishment provision for habitual recidivism is inadmissible if the appellant merely cites the temporal interval between crimes without providing specific positive indicators of occasionality or rehabilitation.

Parole chiave

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non-punishment provision habitual recidivism temporal interval inadmissible appeal criminal liability tentata truffa tentate lesioni personali gravi reato mancato

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di prime cure, che aveva condannato Cardos Iuliu per il delitto di tentato furto in concorso, negandogli l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen..
art. 131-bis cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di prime cure, che aveva condannato Cardos Iuliu per il delitto di tentato furto in concorso, negandogli l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 34830 del 23/10/2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDOS IULIU nato il 08/10/1989 avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di prime cure, che aveva condannato Cardos Iuliu per il delitto di tentato furto in concorso, negandogli l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.. - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il motivo di ricorso, con il quale si censura il diniego dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., fondato sul rilievo dei due gravi precedenti penali dell'imputato (uno dei quali della stessa indole), in violazione del parametro valutativo dell'abitualità e senza tener conto del notevole lasso temporale (sette anni) tra l'ultimo precedente ed il fatto per cui si procede, da ritenersi pertanto occasionale, è aspecifico, essendosi il ricorrente limitato ad invocare il "considerevole lasso di tempo intercorso", quale fattore ostativo all'applicazione della causa di non punibilità, omettendo di rappresentare quale positivo indicatore (al di là di una generica profferta di risarcimento del danno nei confronti della persona offesa) avrebbe in concreto consentito di valutare la mera occasionalità della condotta, in una sequenza di delitti contro il patrimonio incontestata, ex se indicativa di una serialità non esclusa dall'intervallo temporale segnalato, in ipotesi riferibile all'esecuzione della pena; - che, pertanto, come già deciso da questa Corte in fattispecie consimile (Sez. 5, n. 34830 del 23/10/2020, Rv. 280397), la statuizione del giudice del merito si sottrae a censure nella presente sede di legittimità; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Stefgr) Palla D E 2 077.77\ /--- P•.`, 71 2