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Ordinanza — n. 10553/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grievances and inadmissible sentencing review under Italian Criminal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10553/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Fernandez Maria Elena inadmissible, ordering her to pay costs. The appellant challenged the lower court's conviction for private violence and aggravated injuries but failed to provide specific reasons for the civil party's lack of investigation status. Furthermore, the request to review the sentence's severity was rejected because sentencing discretion belongs to the trial court unless arbitrary or illogical.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 604 c.p.p.: The Court of Cassation rejects appeals based on generic complaints lacking specific grounds and excludes challenges to sentencing severity as they fall within the trial judge's discretionary power.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal sentencing discretion generic grievances private violence Italian Criminal Code reati violenti reati contro la pubblica autorità azione penale privata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 604 c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - deo.
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERNANDEZ MARIA ELENA nato il 17/01/1971 avverso la sentenza del 25/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza di prime cure, che aveva condannato Fernandez Maria Elena per i delitti di violenza privata e di lesioni personali aggravate in danno di Garda Fernandez Alexis Giomara; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando due motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputata, è affidato a doglianze generiche - non evincendosi, né dal provvedimento impugnato né dal ricorso, la ragione per la quale la parte civile avrebbe dovuto essere escussa in sede di indagini come 'teste assistita' (nulla essendo stato allegato, a fronte del silenzio sul punto serbato dal giudice censurato circa la sottoposìzione della stessa ad indagini in seno ad un procedimento connesso o collegato) - e, comunque, non consentite nel giudizio di legittimità in quanto interamente versate in fatto, essendo state le dichiarazioni della parte civile congruamente apprezzate (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609) anche con il compiuto riferimento ad elementi di prova atti a riscontrarle (vedasi pagg. 1 e 2, sub 1.1.); - che il secondo motivo di ricorso, che censura l'operata graduazione della pena (sotto il profilo dell'inosservanza dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.), prospetta questione non consentita nel giudizio dì legittimità, posto che la quantificazione della sanzione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - deo. 04/02/2014, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi richiamo alle gravi modalità di commissione dei fatti e all'intensità del dolo, pag. 3 sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Ire