Ordinanza — n. 10552/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARGENTINA CONCETTA nato a FRANCAVILLA FONTANA il 22/06/1949 avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza di prime cure, che aveva condannato Argentina Concetta per il delitto di furto aggravato e continuato di energia elettrica; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 10552/2022 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARGENTINA CONCETTA nato a FRANCAVILLA FONTANA il 22/06/1949 avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza di prime cure, che aveva condannato Argentina Concetta per il delitto di furto aggravato e continuato di energia elettrica; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARGENTINA CONCETTA nato a FRANCAVILLA FONTANA il 22/06/1949 avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza di prime cure, che aveva condannato Argentina Concetta per il delitto di furto aggravato e continuato di energia elettrica; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; - che, comunque, le doglianze cui lo stesso è affidato sono prive di specificità perché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (vedasi pag. 2, quarto e quinto capoverso, in ordine alle dichiarazioni de relato del teste De Blasi); - che, il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione dell'art. 606, comma 2, cod. proc. pen., in riferimento all'omessa pronuncia circa la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello per l'acquisizione dell'accertamento compiuto dall'Agenzia delle Dogane, sopravvenuto alla sentenza del Tribunale, conclusosi con l'irrogazione di una sanzione amministrativa nei confronti del solo Misuraca Giuseppe in qualità di utilizzatore di -fatto dell'utenza elettrica intestata alla Argentina, è manifestamente infondato avuto riguardo, in ragione della evidente superfluità o irrilevanza della prova richiesta, al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia (Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017, Rv. 269334;
Sez. 5, n. 43464 del 09/05/2002, Rv. 223541); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Stefano DE