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Ordinanza — n. 10549/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for defamation as facts were clearly established and procedural objections were unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10549/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Arrabito Bartolomeo inadmissible, confirming his conviction for defamation against Judge Romano. The appellant argued procedural flaws, but the court found the lower court's reasoning on the handwriting expert's findings and the judge's own statements to be logically complete and sufficient. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 195 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded, as the lower court's reasoning on factual elements and procedural compliance is deemed organic and complete, leaving no room for the alleged vices.

Parole chiave

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defamation conviction handwriting analysis manifestly unfounded appeal procedural nullity court costs award judicial immunity Cassation inadmissibility perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 195 c.p.p.
art. 195 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
SU, n. 32 del 22/11/2000
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARRABITO BARTOLOMEO nato a MODICA il 01/09/1945 avverso la sentenza del 04/05/2018 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Perugia ha confermato la sentenza di prime cure, che aveva condannato Arrabito Bartolomeo per diffamazione in danno del dr. Romano Michele, giudice del Tribunale di Viterbo; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi; - che, con memoria in data 15 giugno 2021, il difensore del ricorrente ha meglio lumeggiato i motivi di ricorso, contestandone il preliminare vaglio di inammissibilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato sotto tutti i profili dedotti; - che, infatti, quanto al secondo motivo, la motivazione concernente la responsabilità si lascia apprezzare per organicità, completezza e logicità, sicché del tutto insussistenti sono i lamentati vizi argomentativi; i giudici hanno, infatti, valorizzato gli accertamenti del perito grafologo, che ha individuato significativi punti di concordanza tra la grafia dell'imputato e gli scritti vergati all'interno del bagno del Tribunale, nonché le dichiarazioni - nemmeno contestate dall'imputato - del dr. Romano, che venne messo a conoscenza da due avvocati del fatto che l'imputato distribuiva volantini diffamatori al di fuori dell'aula di udienza: il tutto in un contesto - ricco di ulteriori atteggiamenti ostili - caratterizzato dall'avversione di Arrabito nei confronti del giudice in questione, per via dei provvedimenti assunti nella causa che contrapponeva l'imputato al suo locatore; - che, quanto alla violazione dell'art. 195 cod. proc. pen., eccepita con il terzo motivo, la Corte d'appello ha già spiegato come nessuna richiesta di audizione dei testi de relato fosse stata avanzata, di modo che nessuna nullità si è verificata; - che, infine, l'accertata inammissibilità del ricorso determina l'ininfluenza - ai fini della prescrizione - del tempo trascorso dopo la pronuncia d'appello (SU, n. 32 del 22/11/2000); - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende;

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia D E: POStTATA Stefano Pa I num 4~./L45ki I