Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal grounds regarding sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by Harkane Mounir inadmissible for failing to provide specific legal grounds. The appellant challenged the application of Article 81 of the Penal Code regarding sentence continuation, but the Court found the complaint merely repeated arguments already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal in Bologna. Consequently, the appeal was dismissed as non-specific under Article 591 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 cod. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it merely reiterates grounds already discussed and rejected by the appellate court without offering specific, new arguments that correlate with the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HARKANE MOUNIR nato il 12/06/1999 avverso la sentenza del 02/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 02/01/2020, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Forlì in data 05/12/2019 che aveva condannato Harkane Mounir alla pena di anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 1.000 di multa per i reati di cui agli artt. 61 n. 5 e 7, 81, comma 2, 110, 628, commi 1 e 3 n. 1 cod. pen. (capo 1), 110, 582, 585, comma 1, cod. pen. in relazione all'art. 576, comma 1, n. 1 cod. pen. (capo 2), 61, comma 1, n. 2, 81, comma 2, 110 cod. pen., 4, comma 2, I. 110/1975 (capo 3), 61 n. 5, 110, 628, comma 3, n. 1 cod. pen. (capo 4), 110, 582, 585, comma 1, cod. pen. in relazione all'art. 576, comma 1, n. 1 cod. pen. (capo 5).
L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale formale motivo unico, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 81 cod. pen. con riferimento alla misura della pena inflitta a tale titolo. Il ricorso è inammissibile. Il motivo proposto reitera doglianza già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminata e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata (a cui si rimanda) che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione.
Hanno osservato i giudici di appello che "l'incongruità segnalata con riferimento alla determinazione degli aumenti per continuazione per i due reati di lesioni personali non comporta alcuna necessità di rivedere la pena inflitta a titolo di continuazione. La pena, invero, non deve essere necessariamente adeguata alla durata delle lesioni, tenuto conto della sostanziale sovrapponibilità delle due condotte. La condotta produttrice delle lesioni di durata superiore (n. 15 giorni), peraltro, è semmai errata per difetto. L'entità contenuta dell'aumento evidenzia poi la già intervenuta valorizzazione della tipologia e (delle) caratteristiche del contributo causale fornito".
È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/02/2022 L'estensore Il Presrte ANDREA PELLEGRINO A ì ,, -.2; t