Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds and failure to address lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's complaint merely repeated arguments already rejected by the appellate court without providing new, specific grounds. The appellant failed to demonstrate how the lower court's reasoning differed from their own, violating the requirement for specific grounds under Article 591 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ordered the appellant to pay the civil party's costs and a fine for the frivolous nature of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds by merely reiterating reasons already examined and rejected by the court below without offering a distinct argumentative refutation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KA MOUSSA nato il 15/03/1981 avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Genova, con sentenza in data 15/04/2021, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Genova in data 01/06/2017 che aveva condannato Ka Moussa alla pena di mesi tredici, giorni dieci di reclusione ed euro 600 di multa per i reati di cui agli artt. 473 cod. pen. (capo A), 474 cod. pen. (capo B) e 648 cod. pen. (capo C). L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale motivo unico, vizio di motivazione in punto ritenuta sussistenza della responsabilità penale. La parte civile ha presentato memoria.
Il ricorso è inammissibile. Il motivo proposto reitera pedissequamente doglianze già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata (a cui si rimanda) che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.
La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). Inoltre, con l'evocazione di censure in fatto, il ricorrente sollecita una rilettura del giudizio di merito non consentita in sede di legittimità.
Nulla viene liquidato a titolo di spese alla parte civile, in quanto la stessa non risulta aver effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione, nella specie totalmente mancato (cfr., Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/02/2022 L'estensore Il Presi te ANDREA PELLEGRINO PIERO MESSINI D'AGOSTINI i