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Ordinanza — n. 10543/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity regarding generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10543/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's sole ground for cassation merely reiterated the appellate court's reasoning without offering new specific arguments. The lower court had correctly identified that the appellant's attempt to evade police control and overall conduct precluded the granting of generic mitigating circumstances, despite a clerical error in the sentencing device. The Supreme Court ruled that such generic repetition constitutes a lack of specificity under Article 591 of the Code of Criminal Procedure, rendering the appeal non-justiciable.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds for appeal merely reproduce the reasons already discussed and rejected by the court of appeal, lacking the required specificity and correlation with the contested decision.

Parole chiave

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lack of specificity generic mitigating circumstances inadmissibility of appeal reiteration of arguments Article 591 c.p.p. clerical error in device procedural costs motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.
pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568
29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez.
Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849
255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez.
Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109
253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez.
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945
240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez.
Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634
236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez.
Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693
230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693).
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINELLI FELICE nato a NAPOLI il 24/02/1983 avverso la sentenza del 07/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 07/09/2021, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Napoli in data 13/09/2018, appellata da Felice Marinelli, con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di mesi due di reclusione ed euro 200 di multa per il reato di ricettazione. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale formale motivo unico, violazione di legge e vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile.

La Corte territoriale ha testualmente affermato che: "appare condivisibile la mancata concessione (del)le circostanze attenuanti generiche in ragione del comportamento tenuto dall'imputato alla vista delle Forze dell'Ordine, laddove ha tentato di sottrarsi al controllo, nonché in ragione del complessivo comportamento processuale non caratterizzato da elementi positivi. Va al riguardo sottolineato come nella motivazione della sentenza impugnata il Giudice ... ha escluso la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, mentre nel dispositivo ha richiamato la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Trattasi evidentemente di un errore materiale compiuto nel dispositivo sia in ragione della esaustiva motivazione relativa alle ragioni della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sia in ragione della pena concretamente inflitta e del calcolo compiuto che appaiono compatibili esclusivamente con la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 648 cpv. cod. pen., per la quale non è previsto un minimo di pena, e non con la concessione delle circostanze attenuanti generiche". Trattasi di motivazione ampiamente giustificata avverso la quale la parte si limita alla sostanziale reiterazione del motivo di appello.

È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/02/2022 L'estensore Il Presi nte ANDRE