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Ordinanza — n. 10541/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated robbery sentence due to waived grounds and procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10541/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised by the defendant were outside the scope of permissible review in a second-instance settlement case. The appellant challenged the sentence increase and sentencing severity, but had previously waived specific appeal arguments regarding dismissal conditions and aggravating circumstances. Consequently, the court ruled that the appellate judge's cognition was strictly limited to the non-waived issues, rendering the new complaints legally untimely.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; In a second-instance settlement, appeals regarding waived grounds, dismissed conditions, or sentencing measures are inadmissible as the appellate court's review is limited to issues not expressly renounced by the defendant.

Parole chiave

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second instance settlement waived appeal grounds procedural inadmissibility scope of review renunciation of arguments aggravamento della pena revisione della sentenza penale riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena disposto ex art. 81 cod.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
art. 81 cod. pen
L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena disposto ex art. 81 cod. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv.
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018
272969), alle questioni rilevabili d'ufficio (cfr., Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv.
Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018
273194), all'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv.
Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018
272853), all'insussistenza di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Rv.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURT MARIAN SORIN nato il 24/07/1999 avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAt:dato avviso alle partq f udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte d'appello di Catania, con sentenza in data 26/03/2021, in riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa in data 11/06/2020, appellata dall'imputato Curt Marian Sorin, su concorde richiesta delle parti, riduceva la pena inflitta al sunnominato per due reati di rapina aggravata in concorso, nella misura di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 3.000 di multa. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena disposto ex art. 81 cod. pen. (primo motivo); -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'eccessiva dosimetria della pena (secondo motivo); -violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione (terzo motivo).

Il ricorso è inammissibile in quanto al di fuori dal perimetro legittimante il controllo di legittimità. Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969), alle questioni rilevabili d'ufficio (cfr., Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194), all'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853), all'insussistenza di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Rv. 273755) alla qualificazione giuridica del fatto e alla misura della pena, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/02/2022 ( L'estensore Il Presi e te ANDREA PELLEGRINO PIERO ME