Cassation appeal dismissed as inadmissible for reiterating appellate court's rejected arguments without new specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Carmelo Minutola inadmissible. The appellant argued for a reduction in his extortion sentence and the recognition of a mitigating circumstance, but these claims merely repeated grievances already examined and rejected by the Court of Appeal. The court ruled that such arguments lack the required specificity under Article 591 of the Code of Criminal Procedure because they fail to provide new grounds distinct from the appellate decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; A cassation appeal is inadmissible if it reiterates arguments already examined and rejected by the appellate court without providing specific new grounds that allow for a distinct review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINUTOLA CARMELO nato a CATANIA il 02/09/1972 avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 09/06/2021, in riforma della pronuncia di primo grado resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania in data 10/06/2020, appellata da Carmelo Minutola, rideterminava nei confronti del sunnominato la pena in relazione al reato di estorsione in concorso, nella misura di anni tre, mesi due di reclusione ed euro 1.000 di multa. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla riconosciuta condotta partecipativa di concorso (primo motivo); -violazione di legge e vizio di motivazione in merito al diniego di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. (secondo motivo).
Il ricorso è inammissibile. Entrambi i motivi proposti, trattabili congiuntamente, reiterano pedissequamente doglianze già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata (a cui si rimanda) che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.
La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). Inoltre, in relazione al primo motivo, con l'evocazione di censure in fatto, il ricorrente sollecita una rilettura del giudizio di merito non consentita in sede di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/02/2022 L'estensore Il Presidente ANDREA PELLEGRINO PIERO ME NI D'AGOSTINI