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Ordinanza — n. 10537/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific factual elements under Article 581 of the Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10537/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground raised by the appellant was generic and lacked the required specificity. The appellant failed to identify the specific elements of the appellate judgment that formed the basis of the criticism, violating the procedural requirement of Article 581, paragraph 1, letter c) of the Criminal Procedure Code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; The cassation appeal must specify the exact elements of the contested decision forming the basis of the criticism; generic grounds lacking these elements render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds requirement specificity of complaints Criminal Procedure Code procedural costs fine altri reati commisurazione della pena per rapina contravvenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Nel caso di specie, il motivo unico proposto è manifestamente infondato perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI STEFANO SALVATORE nato a PALERMO il 04/05/2000 avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 25/06/2021, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo in data 12/11/2020 con la quale Salvatore Di Stefano era stato condannato alla pena complessiva di anni tre di reclusione ed euro 1.500 di multa per i reati di tentata rapina aggravata in concorso e di rapina aggravata in concorso. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando vizio di motivazione (motivo unico). Il ricorso è inammissibile per genericità. Invero, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie, il motivo unico proposto è manifestamente infondato perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta sui motivi proposti in appello, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo così al giudice dell'impugnazione di esercitare il proprio sindacato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/02/2022 L'estensore Il Presi