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Ordinanza — n. 10535/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to repetition of already examined and rejected arguments in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10535/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground raised was a formal complaint regarding the sentencing rationale and the denial of generic mitigating circumstances. The appellant argued that the lower court failed to provide sufficient reasoning for the penalty quantification and the balance between aggravating and mitigating factors. The court rejected this claim as it merely reiterated grievances already thoroughly examined and dismissed by the Court of Appeal of Milan, which had provided a coherent and adequate justification for its decision.

Regesto Legislator

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Art. 609, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reiterates grievances already devolved to the appellate court and examined and rejected by it with a coherent and adequate motivation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility reiteration of arguments generic mitigating circumstances sentencing quantification Italian criminal procedure sanzioni penali commisurazione della pena per rapina recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 616, comma 1, lett. a) c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 45623 del 23/10/2013, Testa, Rv. 257425
Sez. 6, n. 45623 del 23/10/2013, Testa, Rv. 257425).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNINO MARCO CARMINE nato a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il 09/12/1973 avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 13/09/2021, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 23/03/2021 che aveva condannato Marco Carmine Giannino alla pena di anni sei, mesi quattro di reclusione ed euro 1600 di multa per i reati di cui agli artt. 110, 628, commi 1 e 3 n. 1 cod. pen. (capo 1), 23, commi 1, 3 e 4 I. 110/1975 (capo 2), 648 cod. pen. (capo 3). L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale formale motivo unico, mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche con il criterio di prevalenza sulle contestate aggravanti.

Il ricorso è inammissibile. Il motivo proposto reitera pedissequamente doglianze già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata (a cui si rimanda) che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. Il trattamento sanzionatorio è stato giustificato dalla gravità della condotta, dall'ingente profitto e dall'intensità del dolo: pena che lo stesso giudice di secondo grado ha ritenuto sproporzionata per difetto. Ne consegue che i medesimi elementi di valutazione hanno determinato anche la conferma del giudizio di equivalenza tra le opposte circostanze (sulla possibilità dell'utilizzo di un solo dato negativo polivalente sia con riferimento al trattamento sanzionatorio che al diniego delle circostanze attenuanti generiche, v.

Sez. 6, n. 45623 del 23/10/2013, Testa, Rv. 257425). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/02/2022 L'estensore Il Preskel.ente ANDREA PELLEGRINO PIERO MESSINI D'AGOSTINI