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Ordinanza — n. 10533/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding sentencing and recidivism arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10533/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible due to a complete lack of specificity in the grounds raised by the appellant. The appellant merely repeated arguments already examined and rejected by the Court of Appeal without providing new specific criticisms or engaging with the appellate court's reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the legal requirement for distinct grievances under Article 606 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by merely reiterating reasons already discussed and rejected by the lower court without offering distinct or new grounds for review.

Parole chiave

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lack of specificity cassation appeal recidivism exclusion aggravated robbery Code of Criminal Procedure recidiva nell'infrazione altri reati reato di pirateria della strada

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
29541 del 16/07/2020, Filardo, secondo cui il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione cleducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo
Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.
pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco
29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.
Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo
255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.
Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo
253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv.
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta
236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv.
Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma
230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA DELFA FILIPPO GIUSEPPE nato a PATERNO' il 25/10/1976 avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 18/05/2021, in riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 12/11/2020, rideterminava la pena inflitta a Filippo Giuseppe La Delfa nella misura di anni sei di reclusione ed euro 2.400 di multa per i reati di rapina aggravata in concorso e di lesioni personali aggravate in concorso. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -inosservanza della legge penale, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità (primo motivo); -inosservanza della legge penale, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva (secondo motivo).

Il ricorso è inammissibile. Invero, pur volendo superare il profilo della concomitante proposizione di una (non consentita, e come tale inammissibile) censura cumulativa e/o alternativa in relazione a tutti e tre i profili del vizio di motivazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, secondo cui il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione cleducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione), va evidenziato come nella fattispecie si sia comunque in presenza di doglianze prive di specificità in tutte le loro articolazioni.

Invero, il primo motivo proposto reitera pedissequamente censure già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata (a cui si rimanda) che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. :34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). Inoltre, con l'evocazione di censure in fatto, la ricorrente sollecita una rilettura del giudizio di merito non consentita in sede di legittimità.

Alle medesime conclusioni si deve prevenire con riferimento al secondo motivo laddove il ricorrente omette di confrontarsi con le argomentati conclusioni del giudice di appello ("il fatto in questione (è) certamente rappresentativo di un'accresciuta capacità delinquenziale dell'imputato che nonostante le condanne, anche significative riportate, ha continuato ad agire illegalmente ponendo in essere fatti di indubbia gravità e allarme sociale con ciò evidenziando e connotando il proprio agito in termini nulla affatto occasionali ma anzi evidentemente rappresentativi di una scelta di vita volontaria e consapevole"), preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità, della pedissequa riproposizione del motivo di gravame di merito.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/02/2022 L'estensore Il Presidate ANDREA PELLEGRIN