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Ordinanza — n. 10530/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments regarding prescription suspension calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10530/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim regarding the calculation of prescription suspension periods. The defense argued for an erroneous computation of the maximum prescription term based on COVID-19 related suspension rules, but the court found the lower court's timeline and statutory application entirely correct. Consequently, the appeal was rejected without substantive review, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 157, 159 cod. proc. pen.; The inadmissibility of a cassation appeal due to manifestly unfounded grounds precludes the formation of a valid relationship for appeal, thereby barring the examination of non-punishment causes.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility prescription suspension calculation manifestly unfounded grounds court costs and fine criminal procedure code termini di ricorso risarcimento per errore giudiziario ricorso per inadempienza

Disposizioni normative citate

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Art. 157 cod. proc. pen.
Art. 159 cod. proc. pen.
Art. 83, comma 4 D.L. 18/2020
per erroneo computo della sospensione della prescrizione COVID, ex art. 83, comma 4 D.L. 18/2020 e conseguente errore nella determinazione del termine massimo di prescrizione relativo al reato di cui al capo A), maturata in data antecedente la pronuncia della sentenza di appello.
Art. 129 cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
art. 129 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 32 del 22 novembre 2000, Rv. 217266
pen.» (Sez. U, n. 32 del 22 novembre 2000, Rv. 217266: nella specie, come la presente, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez.
Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531
217266: nella specie, come la presente, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531;
Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164
Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez.
Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400
231164, e Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400).
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, Sanna, Rv. 280432
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNOTTI MARIA nato a LUCERA il 01/11/1989 avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Lecce, con sentenza in data 05/02/2021, in riforma della pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Lecce in data 08/11/2016, appellata da Maria Iannotti, assolveva la stessa dal reato di cui al capo B (artt. 647, 648 cod. pen.) perché il fatto non sussiste e rideterminava la pena in relazione al capo A (artt. 110, 640 cod. pen., commesso in data 20/12/2012) nella misura di mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa, con conferma nel resto. L'imputata, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione lamentando, quale formale motivo unico, violazione degli artt. 157, 159 cod. peri. per erroneo computo della sospensione della prescrizione COVID, ex art. 83, comma 4 D.L. 18/2020 e conseguente errore nella determinazione del termine massimo di prescrizione relativo al reato di cui al capo A), maturata in data antecedente la pronuncia della sentenza di appello.

La difesa ha presentato memoria. Il ricorso è inammissibile. Ritiene il Collegio come il calcolo della prescrizione compiuto dalla Corte territoriale, che ha ritenuto il termine venuto a scadenza solo il 19/02/2021, sia del tutto corretto. Invero, la Corte ha considerato: -il temine ordinario di prescrizione, pari ad anni sei; -il termine massimo per eventi interruttivi, pari ad anni uno e mesi sei; -il termine di sospensione per differimento udienze (dal 07/05/2014 al 04/11/2014) a ragione della partecipazione del difensore all'agitazione sindacale di categoria, pari a mesi cinque e giorni ventisette; -il termine di sospensione della prescrizione ex art. 83, comma 3 D.L. 18/2020, pari a complessivi mesi due e giorni due (udienza fissata per il 03/04/2020, rinviata d'ufficio), nell'interpretazione resa dalle Sezioni Unite di questa S.C. con sentenza n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432).

L'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 32 del 22 novembre 2000, Rv. 217266: nella specie, come la presente, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531;

Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/02/2022 L'estensore Il Pregente ANDREA PELLEGRINO PIERO MESSINI D'AGOSTINI