Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10529/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses cassation appeal against plea bargain sentence for lack of statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10529/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Dridi Bilel inadmissible regarding a plea bargain sentence. The defendant argued for a violation of law concerning the judge's failure to explicitly evaluate specific non-punishment grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such detailed motivation is only required when concrete elements suggest non-punishment, which were absent here, and that the agreed sentence remains legally binding.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In plea bargain proceedings, a negative assessment of non-punishment grounds requires specific motivation only if concrete elements emerge; otherwise, a general statement of verification suffices.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain procedure non-punishment grounds cassation inadmissibility judicial agreement binding procedural motivation sanzione disciplinare dell'avvocato abuso di un impianto per l'elaborazione di dati cancellazione dall'albo avvocati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 129 cod. proc. pen.
103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
pen.; in tal caso, la Corte di cassazione provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez.
Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
artt. 635 quinquies cod. pen
Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Trento, con sentenza in data 22/04/2021, su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero, applicava a Dridi Bilel la pena di anni uno di reclusione per i reati, avvinti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 635 quinquies cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Costituisce principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino
Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin
202270; Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv.
Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRIDI BILEL (CUI 045LBZ9) nato il 28/06/1990 avverso la sentenza del 22/04/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Trento, con sentenza in data 22/04/2021, su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero, applicava a Dridi Bilel la pena di anni uno di reclusione per i reati, avvinti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 635 quinquies cod. pen. (capo A) e 385, comma 3, cod. pen. (capo B). L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione lamentando, quale formale motivo unico, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al delitto di cui all'art. 385, comma 3, cod. pen.

Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la Corte di cassazione provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

Costituisce principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (cfr., Sez.

U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie, la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della I. 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto -qui non ricorrente- con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (cfr., Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573).

Infine, si è in presenza di pena pienamente legale ritenuta congrua e di giudizio di equivalenza tra circostanze che, come la determinazione della sanzione, è stata ratificata dal giudice sulla base dell'intervenuto accordo delle parti: accordo non modificabile dal giudice con la pronuncia della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/02/2022 L'estensore Il Presidéfite ANDREA PELLEGRINO C, PIERO MESSINI D'AGOSTINI eL, Vi A TA I