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Ordinanza — n. 10526/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10526/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10526/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL AYOUBI MUSTAPHA nato a CASABLANCA( MAROCCO) il 18/08/1991 avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; • La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 14/05/2021, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Cuneo in data 15/12/2015 che aveva condannato El Ayoubi Mustapha alla pena di anni due di reclusione ed euro 500 di multa per il reato di rapina aggravata in concorso. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale formale motivo unico, contraddittorietà/manifesta illogicità della motivazione in punto mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 114 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 10526/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale formale motivo unico, contraddittorietà/manifesta illogicità della motivazione in punto mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.

Parole chiave

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rapina qualificata reato di coazione minaccia nel diritto penale pubblica istigazione a delinquere tentata rapina reati violenti

Disposizioni normative citate

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art. 114 cod. pen
L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale formale motivo unico, contraddittorietà/manifesta illogicità della motivazione in punto mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL AYOUBI MUSTAPHA nato a CASABLANCA( MAROCCO) il 18/08/1991 avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 14/05/2021, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Cuneo in data 15/12/2015 che aveva condannato El Ayoubi Mustapha alla pena di anni due di reclusione ed euro 500 di multa per il reato di rapina aggravata in concorso. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale formale motivo unico, contraddittorietà/manifesta illogicità della motivazione in punto mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.

Il ricorso è inammissibile. Il motivo proposto reitera pedissequamente doglianza già devoluta in appello e da quei giudici puntualmente esaminata e disattesa, con motivazione del tutto coerente e adeguata (a cui si rimanda che fa leva sulla rilevanza, ai fini di compimento del reato, del getso intimidatorio posto in essere dal ricorrente) che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/02/2022 L'estensore Il P