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Ordinanza — n. 10525/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to late filing of recidivism ground in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10525/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the ground regarding recidivism was not raised in the second-instance appeal. The appellant, Egidio Deluise, argued for the exclusion of recidivism after being convicted of aggravated misappropriation, but failed to include this specific legal point in his appeal to the Court of Appeal. The court ruled that under the Code of Criminal Procedure, issues not raised in the appeal cannot be introduced in cassation unless they are obvious or impossible to raise earlier, leading to the dismissal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3; Art. 609, comma 2 cod. proc. pen.: grounds for cassation must be raised in the appeal; failure to do so renders the appeal inadmissible unless the issue is obvious or impossible to raise in the second instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility recidivism ground omission second instance appeal Code of Criminal Procedure late filing of grounds ratio decidendi court costs award ripetizione dell'indebito

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
La doglianza in parola, infatti, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello.
Art. 609, comma 2 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
art. 606, comma 3 cod. proc. pen
La doglianza in parola, infatti, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELUISE EGIDIO nato a TORINO il 02/09/1978 avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 02/07/2021, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Torino in data 13/12/2016 con la quale Egidio Deluise era stato condannato alla pena complessiva di mesi due di reclusione ed euro 200 di multa per il reato di appropriazione indebita aggravata in concorso. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con formale motivo unico, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva. Il ricorso è inammissibile per tardività della censura proposta.

La doglianza in parola, infatti, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello. In tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (cfr., Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/02/2022 L'estensore Il Pregittente