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Ordinanza — n. 10524/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for genericity due to lack of specific grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10524/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible for genericity, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant, Michele Sorleto, challenged a conviction for aggravated fraud but failed to specify the exact grounds for his complaint against the appellate court's reasoning. The court ruled that the appeal lacked the required specificity mandated by Article 581 of the Criminal Procedure Code, preventing the reviewing judge from exercising their supervisory power.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal for cassation is inadmissible if it fails to specify the exact grounds of the complaint and the factual or legal elements supporting the criticism, thereby depriving the reviewing court of the ability to exercise its supervisory function.

Parole chiave

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cassation appeal genericity defect specific grounds requirement Criminal Procedure Code inadmissible appeal court costs supervisory power multa disciplinare all'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Nel caso di specie, il motivo unico proposto è manifestamente infondato perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORLETO MICHELE nato il 10/02/1981 avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 28/05/2021, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Ivrea in data 11/09/2018 con la quale Michele Sorleto era stato condannato alla pena complessiva di mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa per il reato di truffa aggravata. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando vizio di motivazione (motivo unico). Il ricorso è inammissibile per genericità. Invero, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie, il motivo unico proposto è manifestamente infondato perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta sui motivi proposti in appello, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo così al giudice dell'impugnazione di esercitare il proprio sindacato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/02/2022 L'estensore Il Pre9i0ente ANDREA PELLEGRINO PIERO MESSINI D'AGOSTINI D EPOSITAT