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Ordinanza — n. 10522/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10522/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10522/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORTESE SAVINO nato a CERIGNOLA il 15/09/1971 avverso la sentenza del 22/09/2021 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle partil udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; Il Tribunale di Foggia, con sentenza in data 22/09/2021, su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero, applicava a Savino Cortese la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 3.333,33 di multa per il reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione lamentando, quale formale motivo unico, violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la Corte di cassazione provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

Regesto Legislator

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art. 648 bis cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 10522/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Costituisce principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (cfr., Sez.

Parole chiave

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procedura di revisione penale recidiva nell'infrazione ritiro della querela penale remissione della pena ritiro della domanda di revisione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 648 bis cod. pen
Il Tribunale di Foggia, con sentenza in data 22/09/2021, su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero, applicava a Savino Cortese la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 3.333,33 di multa per il reato di cui all'art. 648 bis cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Costituisce principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORTESE SAVINO nato a CERIGNOLA il 15/09/1971 avverso la sentenza del 22/09/2021 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle partil udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Tribunale di Foggia, con sentenza in data 22/09/2021, su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero, applicava a Savino Cortese la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 3.333,33 di multa per il reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione lamentando, quale formale motivo unico, violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la Corte di cassazione provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

Costituisce principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (cfr., Sez.

U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie, la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della I. 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto -qui non ricorrente- con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (cfr., Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573).

Infine, si è in presenza di pena pienamente legale ritenuta congrua e di giudizio di equivalenza tra circostanze che, come la determinazione della sanzione, è stata ratificata dal giudice sulla base dell'intervenuto accordo delle parti: accordo non modificabile dal giudice con la pronuncia della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/02/2022 L'estensore Il Preimi-:ente AND