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Ordinanza — n. 10518/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds for acquittal under Art. 129 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10518/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court had already affirmed liability in the first instance. The appellant argued that a specific ruling under Article 129 of the Code of Criminal Procedure was missing, but the court found no need for such a pronouncement since the defendant's responsibility was established. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; A cassation appeal based on the absence of a specific ruling under Article 129 of the Code of Criminal Procedure is inadmissible when the first-instance judgment has already affirmed the defendant's liability and the specific grounds for acquittal were not raised or evaluated.

Parole chiave

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inadmissibility appeal Article 129 CPP affirmation of liability specific grounds acquittal cassation procedure Italy commisurazione della pena per rapina atti impugnabili gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
L'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione per dedurre, quale formale motivo unico, vizio di motivazione in relazione alla mancata pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
art. 129 cod. proc. pen
L'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione per dedurre, quale formale motivo unico, vizio di motivazione in relazione alla mancata pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 35557 del 11/06/2003, Mele, Rv. 226698
ex plurimis, Sez. 6, n. 35557 del 11/06/2003, Mele, Rv. 226698).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTOUI AHMED nato il 08/08/1993 avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 24/05/2021, in parziale riforma della pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Bergamo in data 16/06/2020, escluse le circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena nei confronti di Attoui Ahmed, nella misura di anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 1.032 di multa, con ordine di espulsione a pena espiata e conferma nel resto per il reato di rapina aggravata in concorso. L'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione per dedurre, quale formale motivo unico, vizio di motivazione in relazione alla mancata pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorso è inammissibile. Nessuna pronuncia per assenza delle condizioni legittimanti l'emissione di una sentenza ex art.129 cod. proc. pen. si rendeva necessaria attesa da un lato l'intervenuta affermazione di responsabilità nel primo grado di giudizio e, dall'altro, la mancata specifica prospettazione dell'esistenza di una causa di proscioglimento ai sensi della stessa norma non valutata dal giudice (v. ex plurimis, Sez. 6, n. 35557 del 11/06/2003, Mele, Rv. 226698). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/02/2022 L'estensore Il Presitíénte ANDREA PELLEGRIN