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Ordinanza — n. 10517/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of grounds in a settlement agreement case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10517/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it relied on a ground not permitted under the rules governing settlement agreements in second instance proceedings. The appellant, Ben Moumen Badr, challenged the appellate court's reduction of his sentence for robbery, arguing a defect in reasoning regarding the lack of a specific ruling under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that while appeals against settlement agreements allow challenges to the parties' consent and the prosecutor's approval, arguments regarding waived grounds or the judge's evaluation of Article 129 are excluded from cassation review once the appeal is settled.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In cases of settlement at the appellate level, cassation appeals are limited to grounds concerning the formation of the parties' will, the prosecutor's consent, and the content of the judge's ruling, excluding complaints about waived grounds, the evaluation of Article 129 conditions, or the qualification of the offense and sentence.

Parole chiave

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settlement agreement appellate procedure cassation inadmissibility waived grounds Article 129 criminal code commisurazione della pena per rapina remissione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale formale motivo unico, vizio di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di sentenza ex art. 129 cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condannai del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale formale motivo unico, vizio di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condannai del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv.
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018
272969), alle questioni rilevabili d'ufficio (cfr., Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv.
Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018
273194), all'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv.
Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018
272853), all'insussistenza di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Rv.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN MOUMEN BADR nato il 01/11/1988 avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVA[dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte d'appello di Genova, con sentenza in data 15/04/2021, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Imperia in data 29/06/2020, appellata dall'imputato Ben Moumen Badr, su concorde richiesta delle parti, riduceva la pena inflitta al sunnominato per due reati di rapina, nella misura di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale formale motivo unico, vizio di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorso è inammissibile in quanto al di fuori dal perimetro legittimante il controllo di legittimità. Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969), alle questioni rilevabili d'ufficio (cfr., Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194), all'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853), all'insussistenza di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Rv. 273755) alla qualificazione giuridica del fatto e alla misura della pena, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condannai del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/02/2022 L'estensore Il Presidente ANDREA PELLEGRINO PIERO MESSI1SIT D'AGOSTINI P