Italian Court dismisses appeal claiming insufficient sentencing justification for criminal conviction based on prior record.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Fabio Manduca inadmissible, upholding his conviction for two years in prison and a fine. The lower court found the crime involved a capillary criminal organization and caused significant moral damage to the victim, while the defendant had a negative personality profile with numerous prior convictions. The Supreme Court ruled that when a sentence does not deviate excessively from statutory minimums, detailed motivation is unnecessary if the judgment briefly references the defendant's criminal history and the gravity of the facts under Article 133 of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 125, comma 3 c.p.p.; Art. 133 c.p.: When the imposed sentence does not deviate excessively from statutory minimums, the motivation obligation is fulfilled by briefly referencing the defendant's criminal history and the gravity of the facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANDUCA FABIO nato a NAPOLI il 08/06/1980 avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 28/04/2021, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Cremona in data 13/01/2020 che aveva condannato Fabio Manduca alla pena di anni due di reclusione ed euro 600 di multa per il reato di cui agli artt.110, 81 cpv., 640, comma 2, n. 2 bis cod. pen. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale motivo unico, l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. nonché mancanza di motivazione in ordine all'avvenuto superamento del minimo edittale.
Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale ha ritenuto come i fatti presentino connotati di gravità (capillare organizzazione del crimine e misura non minima del danno morale cagionato alla vittima) e siano stati posti in essere da soggetto con negativa personalità (persona gravata da numerosi precedenti penali specifici). L'indicazione in motivazione - con riferimento alla determinazione dell'entità della pena - degli elementi negativi ritenuti di dominante rilievo non rende necessario l'esame dettagliato degli ulteriori elementi rappresentati solo genericamente nel ricorso (Sez.
U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252). E' quindi sufficiente, in considerazione dell'entità della pena determinata nella sentenza impugnata, il richiamo, tra i criteri di valutazione previsti dall'art.133 cod. pen., unicamente alla capacità a delinquere dell'imputato, desunta dai precedenti penali, e alla gravità dei fatti per le particolari modalità di commissione. Allorché la pena, come nel caso in esame, non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, l'obbligo motivazionale previsto dall'art. 125, comma 3 cod. proc. pen. deve ritenersi assolto anche attraverso espressioni che manifestino sinteticamente il giudizio di congruità della pena o richiamino sommariamente i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen. (cfr., Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949;
Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596; Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/02/2022 L'estensore Il Pres