Italian Court dismisses appeal against settlement agreement due to waived grounds and procedural limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it fell outside the scope of reviewable grounds following a settlement agreement. The appellant challenged the final sentence reduction and the application of the reformatio in peius prohibition, arguing errors in the base penalty calculation. The court ruled that since the appellant had waived specific appeal grounds, the appellate court's jurisdiction was limited to those unwaived issues, rendering complaints about waived matters and the final penalty measure inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; In appeals based on settlement agreements, appeals to the Court of Cassation are admissible only regarding the formation of the party's will to settle, the prosecutor's consent, and the content of the judge's ruling, while complaints about waived grounds, the lack of assessment of dismissal conditions, and the qualification of the act or the penalty measure are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALEMME DAVIDE nato a CAPUA il 28/12/1977 avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle partii:i udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d'appello di Napoli, con sentenza in data 28/05/2021, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 10/10/2014, appellata dall'imputato Davide Salemme, su concorde richiesta delle parti, riduceva la pena inflitta al sunnominato per i reati di cui agli artt. 648 e 648 bis cod. pen., nella misura di anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 1.000 di multa. Pena finale così determinata: p.b. per il reato di riciclaggio, anni quattro di reclusione ed euro 1.032 di multa, diminuita ex art. 62 bis cod. pen. ad anni due, mesi otto di reclusione ed euro 688 di multa, aumentata ex art. 81 cod. pen. ad anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 1.000 di multa.
L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale formale motivo unico, inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché manifesta illegalità della pena in relazione al divieto di reformatio in peius e all'errata definizione della pena base per il calcolo della pena concordata. Il ricorso è inammissibile in quanto al di fuori dal perimetro legittimante il controllo di legittimità. Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969), alle questioni rilevabili d'ufficio (cfr., Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194), all'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853), all'insussistenza di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Rv. 273755) alla qualificazione giuridica del fatto e alla misura della pena, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia.
Nella fattispecie si è in presenza di pena del tutto legale, essendo del tutto inesistenti le denunciate violazioni. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/02/2022 L'estensore Il Presidente ANDREA PELLEGRINO PIERO ME9SINI D'