Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10512/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding victim credibility assessment in aggravated attempted extortion case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10512/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding the assessment of the victim's credibility and the qualification of attempted extortion. The appellate court had found the victim's testimony credible despite inconsistencies, which the Cassation Court upheld as a matter of fact reviewable only for manifest contradictions. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; The assessment of the victim's credibility is a factual matter subject to the appellate judge's broad discretion, reviewable in cassation only for manifest contradictions or logical errors.

Parole chiave

Generato dall'IA
victim credibility assessment attempted extortion aggravated cassation inadmissibility procedural costs fine factual review standard tentata estorsione prove acquisite illegalmente registrazione clandestina di conversazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
In materia, il Collegio condivide la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri
Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini
253214; v., anche, Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv.
Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini
Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella
248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv.
Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, De Ritis e altri
Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo
Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv.
Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, Zamberlan
Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Pacca
Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza
227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARIAS CORREA JAMES nato il 01/11/1966 avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 02/07/2021, in riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Roma in data 03/05/2021, appellata da Arias Correa James, rideterminava la pena nei confronti del sunnominato in relazione al reato di tentata estorsione aggravata continuata nella misura di anni due di reclusione ed euro 600 di multa. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -vizio di motivazione in ordine al giudizio di attendibilità della persona offesa (primo motivo); -vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del tentativo di estorsione (secondo motivo).

Il ricorso è inammissibile. Manifestamente infondato oltre che generico è il primo motivo di ricorso che denuncia l'illegittima valutazione delle dichiarazioni della persona offesa. In materia, il Collegio condivide la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone; inoltre, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214; v., anche, Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104). Dette conclusioni appaiono tanto più giustificate se, come nella fattispecie, la persona offesa non si sia costituita parte civile, dal momento che, in tal caso, il valore delle dichiarazioni rese non subisce alcuna attenuazione, essendo il proprio coinvolgimento nel fatto assai più sfumato e potendosi parificare detta posizione a quella di qualunque altro dichiarante non coinvolto nel fatto a ragione della totale assenza di interessi di carattere patrimoniale.

Peraltro, quand'anche si volesse ritenere che anche la persona offesa non costituita parte civile debba soggiacere ad un controllo di attendibilità particolarmente penetrante, finalizzato ad escludere la manipolazione dei contenuti dichiarativi, è altrettanto vero che la giurisprudenza di legittimità, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto.

In tal senso, le Sezioni unite hanno infatti affermato che «può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato» (conformi, Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755). Peraltro, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo la quale la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis, Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, De Ritis e altri, Rv. 240524;

Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232). Fermo quanto precede, rileva il Collegio come, nella fattispecie, la Corte d'appello ha ritenuto - con motivazione del tutto congrua e priva di vizi logico-giuridici - pienamente credibili le dichiarazioni della persona offesa, evidenziando come "le esitazioni e le incertezze che pure emergono dalla trascrizione della deposizione resa dal Kalam devono ... essere ricondotte più a difficoltà linguistiche che a vere incertezze o contraddizioni [...] Nel corso della sua deposizione in giudizio, il Kalam si è discostato dalla ricostruzione inizialmente proposta solo relativamente alla fase iniziale, nella quale effettivamente ho sostenuto di aver portato con sé il cellulare durante il pasto, di averlo poggiato sul sedile del passeggero dalla sua autovettura e che velocemente l'Arias se ne era impossessato mentre lui raggiungeva il posto di guida ...

Quanto invece alla seconda fase della vicenda, la ricostruzione proposta nel corso del giudizio non si è discostata sostanzialmente da quella fornita in sede di denuncia ...". In parte non scrutinabile per tardività di proposizione e, in altra parte, generico è il secondo motivo di ricorso. La qualificazione giuridica del fatto, contestata in termini del tutto astratti, appare corretta ed ampiamente giustificata sulla base della ricostruzione dei fatti operata dalle sentenze di merito. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/02/2022 L'estensore Il Presiden