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Ordinanza — n. 10506/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal denying generic mitigating circumstances due to lack of positive elements beyond prior record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10506/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to recognize generic mitigating circumstances for the appellant. The appellant argued for leniency based on his prior record, but the court found no positive elements beyond his criminal history to justify a reduction in sentence. Consequently, the court ruled that the lower court's decision was legally sound and ordered the appellant to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 125, 129, 546 c.p.p.; The court must explicitly justify the denial of generic mitigating circumstances by demonstrating the absence of positive elements beyond the defendant's prior criminal record, as required by the 2008 legislative reform.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances criminal record assessment inadmissible appeal procedural law Italy sentencing reduction denial sanzioni penali pagamento dell'ammenda pena pecuniaria non riscuotibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 125 c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
Art. 546 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMSON FRANK nato il 10/03/1993 avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 08/03/2021, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Marsala in data 18/07/2019 appellata da Samson Frank con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di anni tre, mesi due di reclusione ed euro 800 di multa per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di lesioni personali (capo A) e rapina aggravata (capo B). L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 129 e 546 cod. proc. pen. con riferimento al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. (motivo unico).

Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale ha spiegato le ragioni del diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, riconoscendo che, al di là dell'incensuratezza, non si rivelassero elementi favorevoli in tal senso, in presenza di fatto oggettivamente grave ed univocamente dimostrativo della spiccata propensione a delinquere dell'imputato "il quale non ha esitato a reiterare la richiesta di avere denaro ponendo in essere, a fronte del legittimo rifiuto opposto dal destinatario di detta richiesta, atti di violenza fisica intrinsecamente gravi e che hanno cagionato una lesione altrettanto consistente".

Ritiene il Collegio come il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche si stato legittimamente motivato dal giudice di merito con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/02/2022 f L'estensore Il PreAidente ANDREA PELLEGRINO PIERO ìSNI D'AGOSTINI